Statuto Associazione di volontariato denominata

Amici del fiume Senio ODV

Art. 1 – Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, una Organizzazione di Volontariato, senza fini di lucro, denominata: “AMICI DEL FIUME SENIO ODV” con sede legale nel comune di SOLAROLO cap 48027 Provincia di Ravenna.

L’eventuale trasferimento della sede sociale nell’ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere deciso con delibera dell’Assemblea ordinaria.

Come associazione di volontariato, si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, spontanee e gratuite dei propri soci attivi, prestazioni prevalenti sia qualitativamente sia quantitativamente rispetto ad eventuali apporti professionali di cui l’associazione possa avvalersi. L’associazione è liberamente costituita per esclusivi fini di solidarietà.

I contenuti e la struttura dell’associazione sono democratici. Essa ha durata illimitata e non persegue scopo di lucro.

 

Art. 2 – Scopi, Attività e Finalità

L’Associazione non ha scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari.

In particolare l’Associazione, tra le attività di interesse generale di cui al citato art. 5, opera nel seguente ambito:

a) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della l. 14 agosto 1991, n. 281;

b) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;

c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

d) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

In particolare, per la realizzazione degli scopi prefissi e nell’intento di agire in favore di tutta la collettività, l’Associazione si propone di:

– Sostenere la sicurezza della funzione idraulica del fiume Senio;

– stabilire sinergie fra volontariato, autorità del fiume ed enti locali per la sua vigilanza e manutenzione superficiale;

– costruire una rete di interessi (sociali, culturali, ambientali, naturalistici) dalla sua sorgente al mare;

– ricordare il suo ruolo nella storia;

– tutelare la funzione di corridoio eco-sostenibile ed ambientale;

– valorizzare il paesaggio che lo ospita;

– conservare tutte le sue forme di vita;

– promuovere la mobilità pedo-ciclabile lungo i propri argini.

Le attività dell’associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e bandiscono ogni forma di discriminazione sociale, politica e religiosa.

Art. 3
Soci

Sono soci dell’associazione le persone fisiche che hanno compiuto 18 anni di età, che sottoscrivono il presente statuto e quelle che ne fanno richiesta e la cui domanda di adesione è accolta dal Consiglio Direttivo.
Nella domanda di adesione l’aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell’associazione. L’iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.
La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, decesso.
Il recesso deve essere comunicato in forma scritta.
L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo per:
a) mancato versamento della quota associativa;
b) comportamento contrastante con gli scopi dell’associazione;
c) persistenti violazioni degli obblighi statutari.
In ogni caso, prima di procedere all’esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.
Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
Il numero dei soci non può essere inferiore ad un numero pari al doppio più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.

Art. 4
Doveri e diritti dei soci

Tutti i soci hanno pari doveri e diritti.

I soci sono tenuti a:
a) rispettare le norme del presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni regolarmente adottate dagli organi associativi;
b) mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell’associazione;
c) versare la quota associativa annuale. Tale quota è intrasmissibile e non soggetta a rivalutazione.

I soci hanno diritto a:
a) partecipare a tutte le attività promosse dall’associazione;
b) partecipare direttamente o per delega all’Assemblea con diritto di voto;
c) accedere alle cariche associative.
I soci, compresi quelli che ricoprono cariche associative, non possono ricevere alcuna remunerazione o utilità economica, nemmeno indiretta, per le loro prestazioni, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese documentate effettivamente sostenute per lo svolgimento dell’attività associativa, entro limiti stabili dall’associazione stessa.
I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del patrimonio dell’associazione.

Art. 5
Organi

Sono organi dell’associazione:
– l’Assemblea;
– il Consiglio Direttivo;
– il Presidente;
– il Collegio dei Revisori dei Conti (ove se ne deliberi la costituzione).
L’eleggibilità degli organi amministrativi è libera: principio del voto singolo di cui all’articolo
2532, comma 2, del codice civile.

Art. 6
Assemblea

L’Assemblea è costituita da tutti i soci dell’associazione ed è sovrana.
E’ presieduta dal Presidente e da questi convocata in via ordinaria almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio, nonché ogni qualvolta egli stesso o un quinto dei soci lo ritenga opportuno. E’ convocata in via straordinaria per deliberare sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento e devoluzione del patrimonio.
Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da far pervenire a tutti gli associati almeno otto giorni prima, contenente l’ordine del giorno, luogo, data ed ora della prima e dell’eventuale seconda convocazione che non può avvenire nello stesso giorno della prima.
In prima convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega. Ciascun socio non può essere portatore di più di una delega.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti le modifiche dello statuto, per le quali occorre la presenza almeno dei due terzi dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti e per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio per le quali occorre il voto favorevole dei tre quarti dei soci.
L’Assemblea ha i seguenti compiti:
– decidere il numero ed eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
– eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
– decidere gli indirizzi gestionali e gli obiettivi di periodo da perseguire;
– approvare il bilancio consuntivo;
– approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto;
– stabilire l’ammontare delle quote associative e dei contributi a carico dei soci.

Art. 7
Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea ed è composto da un numero di membri non inferiori a 5 e non superiori a 9, nominati dall’Assemblea fra i soci maggiorenni, che rimangono in carica per 2 anni e sono rieleggibili. Il numero dei membri non può essere superiore alla metà meno uno dei soci.
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti del Consiglio decadessero dall’incarico, il Consiglio provvede alla sostituzione nominando i primi dei non eletti, che rimarranno in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio; all’eventuale avvenuta decadenza della metà dei membri del Consiglio, questo decade automaticamente e l’Assemblea provvederà alla nomina di un nuovo Consiglio.
Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente o in caso di sua assenza del Vicepresidente, almeno quattro volte l’anno e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.
Perché la convocazione sia valida, occorre un preavviso di almeno otto giorni decorrenti dalla data del timbro postale, della mail, del fax o da quella posta sulla ricevuta nel caso in cui la lettera di convocazione sia consegnata a mano.
Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; non è in alcun modo ammessa delega e nelle votazioni in caso di parità non prevale il voto del Presidente.
Al Consiglio Direttivo spetta di:
– curare l’esecuzione delle delibere dell’Assemblea;
– predisporre il bilancio consuntivo;
– deliberare sulle domande di nuove adesioni;
– eleggere il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario Amministrativo ed eventualmente assegnare altri incarichi interni al Consiglio;
– provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all’Assemblea.

Art. 8
Presidente

Il Presidente dell’organizzazione, che è anche Presidente dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, è eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno a maggioranza semplice. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo.
Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell’organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
Cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso di necessità e di urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella prima riunione successiva.
In caso di sua assenza o impedimento, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

Art. 9
Segretario Amministrativo
II Segretario Amministrativo é eletto in seno al Consiglio Direttivo. Ha il compito di curare l’andamento economico, finanziario e l’aspetto amministrativo, fiscale e previdenziale dell’Associazione, che esercita attuando le direttive del Consiglio Direttivo.

Art. 10
Collegio dei Revisori dei Conti (ove se ne deliberi la costituzione)

Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da due componenti effettivi e da un supplente eletti dall’Assemblea che durano in carica quanto il Consiglio Direttivo. Elegge al suo interno il Presidente.
Il Collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile.
Agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione scritta anche di un solo socio.
Il Collegio riferisce annualmente all’Assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti i soci.

Art.11
Gratuità delle cariche associative

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito.

Art. 12
Risorse economiche e bilancio

L’organizzazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
– quote associative e contributi dei soci;
– contributi di privati;
– contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
– contributi di organismi internazionali;
– donazioni e lasciti testamentari;
– rimborsi derivanti da convenzioni;
– entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
– rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’organizzazione a qualunque titolo.
La quota associativa a carico dei soci è fissata dall’Assemblea entro il 31 dicembre di ogni anno. Essa è annuale, non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.
Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente non può essere ripartito tra i soci né durante la vita dell’organizzazione né all’atto dello scioglimento.
L’esercizio finanziario dell’organizzazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.
Al termine di ogni esercizio (1-1 / 31-12) il Consiglio Direttivo redige il bilancio e lo sottopone all’Assemblea dei soci entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio. Gli eventuali utili risultanti dal bilancio approvato saranno reinvestiti per il perseguimento delle finalità associative.
E’ fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
L’organizzazione ha l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Il rapporto associativo si intende uniforme in quanto le modalità associative sono volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.
Annualmente vi è l’obbligo di redigere e di approvare un bilancio secondo le disposizioni statutarie.

Art. 13
Modifiche allo statuto

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all’Assemblea da uno degli organi o da almeno un quinto dei soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall’Assemblea con la presenza di almeno due terzi dei soci e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 14
Scioglimento e liquidazione

Lo scioglimento dell’organizzazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole dei tre quarti dei soci. La stessa assemblea nomina anche i liquidatori. Il patrimonio residuo, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190, l. 662/96, dovrà essere devoluto comunque a favore di altra associazione senza scopo di lucro ed operante in identico od analogo settore per fini di utilità sociale.

Art. 15
Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia in tema di rapporti associativi che insorgesse tra i soci o tra questi e qualsiasi organo dell’Associazione, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. Il lodo dovrà essere pronunciato entro 30 giorni dall’accettazione dell’arbitro, senza la possibilità di concedere proroghe. Sede dell’arbitrato sarà Ravenna.
L’arbitro sarà scelto di comune accordo tra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro 30 giorni (decorrenti dalla data di richiesta formulata per iscritto che una delle due parti fa pervenire all’altra di voler compromettere in arbitri la controversia) la nomina dell’arbitro sarà effettuata dal Presidente della Camera di Commercio di Ravenna. Sia l’Associazione che il Socio si danno atto e si impegnano a considerare la decisione arbitrale come manifestazione della propria volontà contrattuale, e a rispettarla come tale, ai sensi dell’art. 1372 c.c. L’adesione alla clausola compromissoria si ritiene espressa al momento della richiesta di iscrizione, dovendo il socio leggere lo statuto ed impegnarsi ad accettarlo.

Art.16
Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.